G.A.S. - Gruppi di Acquisto Solidale

Iscrizione Albo Gruppi di Acquisto Solidale (G.A.S.) - Riapertura dei termini di presentazione della domanda.
Si rende noto che, ai sensi dell'art. 3, c. 1 all. A) della DGR n. 455 del 24/02/09 "Istituzione dell'albo regionale del Gruppi di Acquisto Solidale. Forme e modalità per la formazione dell'albo regionale. Articolo 21, comma 2, legge regionale 27 febbraio 2008 n. 1 Deliberazione/CR n. 132 del 14 ottobre 2008", possono essere presentate dal 1 febbraio 2010 al 31 marzo 2010 le domande di iscrizione nell'albo regionale del Gruppi di Acquisto Solidale di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2008, n.1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008".

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 21, c. 3 della citata Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, i Gruppi di Acquisto Solidale iscritti all'albo regionale di cui trattasi, potranno richiedere, secondo le modalità che verrano comunicate, i finanziamenti previsti dalla medesima normativa regionale per le azioni di formazione e informazione sui temi dell'acquisto consapevole, dell'acquisto equo e solidale, sui prodotti e le produzioni alimentari tradizionali e di qualità.


Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (BUR n. 19-1/2008)
......
Art. 21 - Istituzione dell’albo regionale dei gruppi d’acquisto solidale.
1. La Giunta regionale allo scopo di sostenere le iniziative di consumo consapevole e di valorizzazione delle produzioni alimentari tradizionali e di qualità, istituisce l’albo regionale dei gruppi di acquisto solidale.
2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce forme e modalità per la formazione dell’albo di cui al comma 1.
3. Le realtà riconosciute dall’albo di cui al comma 1, possono chiedere contributi finanziari per sostenere iniziative di formazione e informazione sui temi dell’acquisto consapevole, dell’acquisto equo solidale, sui prodotti e le produzioni alimentari tradizionali e di qualità.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0071 “Azioni a sostegno dell’associazionismo per il commercio” del bilancio di previsione 2008.


ALLEGATO alla DGR n. 455 del 24 febbraio 2009
Criteri e modalità di formazione

Articolo 1 Requisiti per l’iscrizione

1. L’iscrizione all’albo regionale dei Gruppi di Acquisto Solidale di cui all’articolo 21, comma 2, della
legge regionale 27 febbraio 2008, n.1 è consentita ai soggetti associativi che comprovino il possesso
dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione del gruppo, da comprovare mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata;
b) approvazione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda
specificamente l’esercizio dell’attività senza scopo di lucro consistente esclusivamente
nell’acquisto collettivo e distribuzione di beni agli associati, con particolare riferimento ai
prodotti biologici, naturali ed eco-compatibili nonché, quale scopo prioritario dell’attività, il
perseguimento delle finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale; dovrà
essere in ogni caso previsto il divieto dell’attività di vendita e di somministrazione; dovranno
altresì essere richiamate nell’atto costitutivo le disposizioni di cui all’articolo 4, settimo
comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.
c) svolgimento di un’attività continuativa nell’ambito della Regione Veneto per almeno un anno;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei registri contabili
conforme alle norme vigenti in materia;
e) sede legale nella Regione Veneto; nel caso in cui il gruppo di acquisto solidale abbia sede
legale in un’altra regione, le filiali presenti nel territorio regionale veneto devono
comprovare la realizzazione di almeno l’80 per cento dell’attività, desumibile dal bilancio di
cui alla lettera d);
f) requisiti morali del rappresentante legale.

Articolo 2 Adempimenti per l’iscrizione

1. I soggetti che intendono iscriversi nell’albo regionale di cui all’articolo 1 presentano apposita
domanda, indirizzata al Dirigente responsabile della Direzione regionale Commercio, utilizzando
la modulistica reperibile nel seguente sito internet regionale: www.regione.veneto.it.
2. La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:
a) atto di costituzione del gruppo;
b) statuto;
c) sintetica descrizione dell’attività svolta;
d) bilancio annuale dell’attività svolta;
e) dichiarazione, anche in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, e successive modificazioni e integrazioni, relativa al possesso dei requisiti morali
da parte del rappresentante legale.

3. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del gruppo.
4. L’iscrizione all’albo regionale di cui all’articolo 1 è disposta dal Dirigente responsabile della
struttura regionale competente in materia di commercio con proprio decreto entro il termine di
90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 3, previa
verifica dei requisiti previsti all’articolo 1. Qualora entro il suddetto termine di 90 giorni non sia
comunicato un provvedimento di diniego, la domanda di iscrizione deve ritenersi accolta.

Articolo 3 Termini di presentazione delle domande e aggiornamento dell’iscrizione.

1. Le domande di iscrizione nell’albo regionale di cui all’articolo 1 possono essere presentate dal 1
febbraio al 31 marzo di ciascun anno. In fase di prima applicazione le domande di iscrizione
possono essere presentate entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento.
2. La struttura regionale competente in materia di commercio provvede all’aggiornamento dell’albo
regionale di cui all’articolo 1 entro il termine di 15 giorni dall’avvenuta iscrizione ai sensi
dell’articolo 2, comma 4.
3. Ai fini dell’aggiornamento di cui al comma 2, la struttura regionale competente in materia di
commercio procede con verifiche a campione sui soggetti iscritti, inerenti al mantenimento dei
requisiti di cui all’articolo 1.

Articolo 4 Cancellazione dell’iscrizione

1. In caso di accertata irregolarità in ordine al possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, la struttura
competente in materia di commercio provvede alla contestazione al soggetto associativo
interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il soggetto associativo è tenuto a produrre le necessarie controdeduzioni entro il termine di 30
giorni dal ricevimento della contestazione.
3. Qualora il soggetto associativo non produca le necessarie controdeduzioni nel termine di cui al
comma 2, il dirigente responsabile della struttura competente in materia di commercio dispone,
con proprio decreto, nei successivi trenta giorni, la cancellazione del soggetto associativo
dall’albo di cui all’articolo 1.
4. La cancellazione di cui al comma 4 comporta la perdita del beneficio contributivo
eventualmente concesso al soggetto associativo ai fini delle azioni di formazione e informazione
previste dall’articolo 21, comma 3 della legge regionale 27 febbraio 2008, n.1.
5. Il provvedimento di cancellazione è comunicato al soggetto associativo con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.

Articolo 5 Pubblicità dell’albo regionale

1. L’albo regionale di cui all’articolo 1 è pubblicato nel sito internet regionale www.regione.veneto.it. (economia/attività produttive/commercio).

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Che cos'è un G.A.S 
Cosa significa la sigla: Gruppo di Acquisto Solidale.
Un gruppo d’acquisto è formato da un insieme di persone che decidono di incontrarsi per acquistare all’ingrosso prodotti alimentari o di uso comune, da ridistribuire tra loro, ma diventa solidale quanto i criteri che si autoimpone nella selezione dei fornitori e del tipo di consumi si basano su principi di solidarietà.

I singoli gruppi scelgono a quali principi ispirarsi, i più comuni sono il privilegiare il commercio equo e solidale, la preferenza verso i piccoli produttori locali, il rispetto dell'uomo, la tutela dei diritti sindacali e dell'ambiente, l'assenza di sperimentazioni su animali, la scelta di prodotti naturali,...

In fondo ogni GAS sceglie le proprie motivazioni; nella maggior parte dei casi alla base vi è una critica profonda verso il modello di consumo e di economia globale, con la ricerca di una alternativa praticabile da subito. Il gruppo aiuta a non sentirsi soli nella propria critica al consumismo, a scambiarsi esperienze ed appoggio, a verificare le proprie scelte. Spesso poi i gruppi nascono quasi per caso: uno comincia a parlare dell’idea degli acquisti collettivi nel proprio giro di amici, e se trova altri interessati si forma un gruppo. Insieme ci si occupa di ricercare nella zona piccoli produttori rispettosi dell’uomo e dell’ambiente, di raccogliere gli ordini tra chi aderisce, di acquistare i prodotti e distribuirli ...

Inoltre alcuni GAS si legano a negozi del commercio equo e solidale per avere un supporto logistico per la consegna delle merci, e per semplificare le problematiche burocratiche nel rapporto con i fornitori.





Ultimo aggiornamento: 15/03/10