La Regione Veneto, disciplina i criteri e le modalità per l’esercizio di tali attività con la Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di Commercio su aree pubbliche”, pubblicata nel BURV n. 32/2001.
Il titolo autorizzatorio per l’esercizio di tali attività viene rilasciato dal Comune presentando istanza tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) su apposita modulistica.
Ogni operatore, in possesso dei requisiti professionali e morali, presenta la domanda presso:
- il primo Comune ove l’operatore intende avviare l’attività nel caso di commercio itinerante;
- al Comune competente per territorio e con le modalità e termini previsti dagli avvisi pubblicati nell’albo pretorio comunale, nel caso di commercio su posteggio.
L’attività di commercio su aree pubbliche è soggetta al requisito della regolarità contributiva.
Al fine di permettere ai comuni di verificare la sussitenza di tale requisito gli operatori hanno l’onere di comunicare al comune gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva
(prosegui con l’informazione sul sito web della Regione del Veneto)
Proroga concessioni commercio su aree pubbliche fino al 31.12.2020
Sospensione rilevazioni assenze mercati Lazise e Pacengo – dal 15.11.2018 al 15.03.2019
Pagina aggiornata il 22/12/2023