Oggetto del canone
Il canone è dovuto per l’occupazione, di qualsiasi natura, sia permanente che temporanea, effettuata su:
a) suolo pubblico (strade, corsi, piazze e loro pertinenze, aree destinate a mercati anche attrezzati, aree pubbliche) appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lazise;
b) spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui alla lettera a);
c) aree private sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
d) tratti di strade non comunali ma compresi all’interno del centro abitato individuato a norma del codice della strada. Art.2 comma 7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285.
Con i termini occupazione e occupare si intende la disponibilità o l’occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che li sottragga all’uso generale della collettività.
Il canone di cui al comma 1 deve intendersi assorbente di qualsiasi altro canone dovuto al Comune per la medesima causale ed in particolare di quello previsto dall’art. 27 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.
Soggetto passivo
Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
Concessioni
Ogni occupazione sia permanente che temporanea di aree o spazi deve essere preceduta dall’ottenimento di apposita concessione, rilasciata dal competente funzionario responsabile su domanda dell’interessato.
Le concessioni potranno essere rilasciate solo in caso di inesistenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune per canoni e/o sanzioni correlate.
… segue su Regolamento per l’applicazione del canone di occupazione aree e spazi pubblici
Pagina aggiornata il 22/12/2023