Disciplina delle vendite straordinarie

Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50

“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto” – articolo 25 “Dischiplina delle vendite straordinarie”
Delibera di Giunta regionale n. 1105 del 28 giugno 2013  (per ulteriori informazioni visita il sito internet regionale www.regione.veneto.it alla pagina commercio-novità.

  • VENDITE DI FINE STAGIONE ESTIVA, stabilendo che tali vendite abbiano inizio a decorrere dal primo sabato del mese di luglio e si concludano il 31 agosto di ciascun anno.
  • VENDITE DI FINE STAGIONE INVERNALE, stabilendo che tali vendite avranno inizio il primo giorno feriale antecedente alla festività del 6 gennaio  e si concluderanno il giorno 28 febbraio di ciascun anno.

Pagina aggiornata il 22/12/2023

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