Descrizione
L’art. 91 del Regolamento per la Navigazione Interna, approvato con D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, prevede che le gare e le manifestazioni nautiche debbano essere autorizzate dall’autorità competente. In virtù della D.G.R. n. 1880 del 24.06.2003 con cui la Regione del Veneto ha provveduto a riordinare le procedure amministrative in materia di navigazione interna gestite dagli uffici degli Ispettorati di Porto di Rovigo, Venezia e Verona e considerato che per agevolare le modalità di presentazione delle richieste relative all’effettuazione delle manifestazioni di cui all’oggetto, risulta necessario impartire adeguate indicazioni relative alla documentazione da presentare nei casi specifici menzionati nell'allegato.