Descrizione
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle costruzioni, alle opere di urbanizzazione ed alle lottizzazioni che vengono realizzate nel territorio comunale e in tutti gli altri casi specificati al successivo art. 4. Le norme in esso contenute sono inderogabili, salvo quanto previsto agli artt. 16 e 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765.