Taglio delle SIEPI, ARBUSTI e RAMI ai lati delle strade

Ordinanza n. 48 - Lazise, 27-05-2010

Oggetto: TAGLIO DELLE SIEPI, ARBUSTI E RAMI AI LATI DELLE STRADE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle strade pubbliche o private soggette al pubblico transito, può costituire pericolo per la sicurezza del transito sia dei pedoni che dei veicoli;

Visto l’art. 29 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada), il quale prevede che:
I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Considerato che l’incuria delle siepi e degli alberi posti sul fronte di parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico può costituire pericolo per l’incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o a pedoni;

Dato atto che il Nuovo Codice della Strada stabilisce che per confine stradale si intende il “limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea”;

Ravvisata pertanto la necessità di avere tutte le strade comunali, vicinali di uso pubblico in condizioni di sicurezza;

Ritenuto per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità di dover emettere apposita Ordinanza in materia;

Visto l’art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

Visto l’art 29 del D.Lgs 300.4.1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada);

ORDINA

A tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con strade comunali o vicinali di uso pubblico, parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, di provvedere:

1) AL TAGLIO DELLE SIEPI, ARBUSTI E RAMI DEGLI ALBERI CHE:
– invadono parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e citati in premessa, o che si trovano ad una quota inferiore a metri 4,50 dal piano viabile;
– occultano la segnaletica stradale;
– creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
– non consentono il passaggio pedonale e ciclabile.

2) A RIMUOVERE NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE LE RAMAGLIE O GLI ALBERI
– che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadono su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico.

Il mancato adempimento delle disposizioni della presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa da € 155,00 a € 624,00 prevista dall’art.29 comma 3, del D.Lgs 30 aprile 1992 n.285.

DISPONE

La pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito del Comune della presente Ordinanza e che alla stessa venga data ampia pubblicità, precisando che l’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici – dovrà eseguire d’ufficio le opere necessarie al rispetto di quanto previsto dall’art.25 del vigente Regolamento comunale di Polizia Rurale, eseguendo la rimessa in pristino dei luoghi in presenza di inerzia dei proprietari e fittavoli addebitando le spese.

La Polizia Locale è incaricata di dare esecuzione alla presente Ordinanza.

Pagina aggiornata il 23/12/2023

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