Descrizione
ARPAV, con bollettino in data 26 febbraio 2025 ha comunicato il rientro al livello verde per il PM10, che sarà in vigore da domani, a seguito delle rilevazioni della stazione di rilevamento dell’ARPA
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Il Decreto Legislativo 155/2010 ha stabilito in 50 µg/m3 il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per il PM10, da non superare per più di 35 giorni l'anno.
In Veneto, a causa della somma degli effetti generati dalle diverse sorgenti di emissione in atmosfera e dalle condizioni atmosferiche di elevata stabilità e scarsa circolazione dei venti, si rilevano superamenti ripetuti del valore limite giornaliero per il PM10, soprattutto nel periodo invernale.
Con l’Ordinanza Sindacale n. 71 del 30 settembre 2024, il Comune di Lazise ha previsto le misure da attuare, nel periodo 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025, al fine di ridurre le concentrazioni di PM 10 in funzione dei livelli di allerta segnalati dal ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale).
Nel dettaglio il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
- Nessuna allerta – verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/mc) della concentrazione di PM10;
- Livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui 4 giorni antecedenti;
- Livello di allerta 2 - rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui 10 giorni antecedenti.
Pertanto, si ribadiscono le disposizioni dell'ordinanza n. 71 del 30 settembre 2024 ovvero valgono i seguenti DIVIETI:
- di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - legna cippato pellet - (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva pari alle classi 1 e 2 stelle (maggiore è il numero delle stelle, maggiore è l’efficienza, ad oggi in circolazione la maggior parte delle stufe è a norma di legge);
- di effettuare combustioni all’aperto, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali da parte di agricoltori e/o giardinieri, in questo caso è necessario presentare relazione tramite un tecnico abilitato da presentare all’ufficio protocollo a mezzo e-mail o PEC;
- divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;
IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO DI ALLERTA 1 – ARANCIO E DEL LIVELLO DI ALLERTA 2 – ROSSO:
- divieto fino al 30 aprile 2025 di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche pari alle classi 1 - 2 - 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
- divieto assoluto di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento, fatto salvo manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale (in allerta 1 e 2 non sono possibili deroghe di alcun tipo, come indicato nell’Allegato A alla DGRV 836 del 6 giugno 2017);
- il divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2025, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.
ed è inoltre fatto obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata, dal 01 ottobre 2024 al 30 aprile 2025, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
- a massimi di 19°C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
- residenza e assimilabili;
- uffici e assimilabili;
- attività ricreative o di culto e assimilabili;
- attività commerciali e assimilabili;
- attività sportive;
- a massimi 17° C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8– attività industriali ed artigianali e assimilabili;
- utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termica nominale inferiore a 35 kW pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, parte II sezione 4, paragrafo 1 lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e livello di allerta 2 – rosso, la temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili ed edifici pubblici, dovrà essere ridotta di 1 °C.
Il Bollettino di allerta PM10 è disponibile alla pagina https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10