Oggetto: Determinazione dei giorni e degli orari massimi di apertura delle attività di
Barbiere, Acconciatore, Estetista, Tatuaggio e Piercing.
IL SINDACO
Richiamata l’Ordinanza Sindacale del 09/11/2001, relativa agli orari massimi di apertura al pubblico delle attività di “Barbiere Parrucchiere Estetista ed attività affini”;
Attesto che:
– l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali – attribuisce al
Sindaco il coordinamento e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio
Comunale, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
Richiamati:
– l’art. 2, co. 5, della L.R. Veneto n. 28 del 23 ottobre 2009 – “Disciplina dell’attività di acconciatore”, che testualmente recita: “ le imprese esercitanti l’attività di acconciatore possono rimanere aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere”;
– l’art. 2, co. 6, della L.R. n. 28 del 23 ottobre 2009 – “Disciplina dell’attività di acconciatore”, che
testualmente recita: “L’attività di acconciatore osserva la chiusura domenicale e festiva, salvo le
deroghe stabilite dai comuni, anche in funzione della loro economia prevalentemente turistica, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.”;
Considerato indispensabile un adeguamento alle disposizioni normative statali e regionali in materia, che hanno condotto alla liberalizzazione degli orari delle attività commerciali, con particolare riferimento alle attività indicate in oggetto, in riferimento anche alla possibilità di apertura delle attività nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali, data l’alta vocazione turistica del Comune di Lazise;
Sottolineato che esiste un effettivo interesse, di esercitare l’attività e usufruire del servizio anche nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali;
Precisato che l’apertura dell’attività in tali giorni resta in facoltà dell’esercente;
Sentite a tal riguardo ed acquisiti, per decorrenza termini, i pareri favorevoli da parte delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative della provincia di Verona:
– Confartigianato Imprese;
– Associazione Artigiani Veneto;
– Casartigiani Verona.
Fatto salvo il rispetto dei limiti e delle nome previste dal contratto nazionale e dai contratti collettivi di categoria in materia di lavoro subordinato;
Visti:
la Legge 4 gennaio 1990 n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista;
la Legge Regionale 27 novembre 1991 n. 29 e s.m. “Disciplina dell’attività di estetista”;
la Legge 17 agosto 2005 n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
la Legge Regionale 13 Ottobre 2009, n.28 “Disciplina dell’attività di acconciatore”
la Legge 2 aprile 2007 n. 40 “ Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche”;
Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività di Barbiere, Acconciatore
Estetista, Tatuaggio e Piercig”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 27/12/2017;
Attesto che:
– l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali – attribuisce al
Sindaco il coordinamento e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio
Comunale, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
Richiamati:
– l’art. 2, co. 5, della L.R. Veneto n. 28 del 23 ottobre 2009 – “Disciplina dell’attività di acconciatore”, che testualmente recita: “ le imprese esercitanti l’attività di acconciatore possono rimanere aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere”;
– l’art. 2, co. 6, della L.R. n. 28 del 23 ottobre 2009 – “Disciplina dell’attività di acconciatore”, che
testualmente recita: “L’attività di acconciatore osserva la chiusura domenicale e festiva, salvo le
deroghe stabilite dai comuni, anche in funzione della loro economia prevalentemente turistica, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.”;
Considerato indispensabile un adeguamento alle disposizioni normative statali e regionali in materia, che hanno condotto alla liberalizzazione degli orari delle attività commerciali, con particolare riferimento alle attività indicate in oggetto, in riferimento anche alla possibilità di apertura delle attività nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali, data l’alta vocazione turistica del Comune di Lazise;
Sottolineato che esiste un effettivo interesse, di esercitare l’attività e usufruire del servizio anche nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali;
Precisato che l’apertura dell’attività in tali giorni resta in facoltà dell’esercente;
Sentite a tal riguardo ed acquisiti, per decorrenza termini, i pareri favorevoli da parte delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative della provincia di Verona:
– Confartigianato Imprese;
– Associazione Artigiani Veneto;
– Casartigiani Verona.
Fatto salvo il rispetto dei limiti e delle nome previste dal contratto nazionale e dai contratti collettivi di categoria in materia di lavoro subordinato;
Visti:
la Legge 4 gennaio 1990 n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista;
la Legge Regionale 27 novembre 1991 n. 29 e s.m. “Disciplina dell’attività di estetista”;
la Legge 17 agosto 2005 n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
la Legge Regionale 13 Ottobre 2009, n.28 “Disciplina dell’attività di acconciatore”
la Legge 2 aprile 2007 n. 40 “ Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche”;
Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività di Barbiere, Acconciatore
Estetista, Tatuaggio e Piercig”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 27/12/2017;
D I S P O N E
1. gli esercizi di “Barbiere”, “Acconciatore” ed “Estetista”, “Tatuaggio e Piercing” possono restare aperti al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 22.00 in tutti i giorni della settimana, domeniche e festivi inclusi, ad esclusione dei giorni 25 dicembre (Natale) e Pasqua;
2. all’interno di tale fascia oraria l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio, non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere;
3. l’orario prescelto potrà essere differenziato per giorni della settimana o per periodi dell’anno, nel rispetto dei limiti massimi fissati dal presente provvedimento, nonché dalla vigente normativa sul lavoro subordinato;
4. la chiusura settimanale non è obbligatoria; ogni esercente può scegliere se e quale giornata (o
giornate) chiudere l’attività;
5. è sempre obbligatoria l’esposizione in modo ben visibile al pubblico di un cartello indicante l’orario prescelto e l’eventuale giornata (o giornate) di chiusura.
6. e’ consentita la prosecuzione dell’attività a porte chiuse per l’ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario;
7. in caso di attività congiunte (in esercizi commerciali, palestre, o altre infrastrutture di servizio e/o vendita) l’esercizio osserva l’orario stabilito per l’attività principale;
La presente ordinanza viene pubblicata sull’albo pretorio “on line” consultabile sul sito istituzionale del Comune di Lazise.
Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è abrogata la precedente Ordinanza Sindacale del 09/11/2001.
2. all’interno di tale fascia oraria l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio, non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere;
3. l’orario prescelto potrà essere differenziato per giorni della settimana o per periodi dell’anno, nel rispetto dei limiti massimi fissati dal presente provvedimento, nonché dalla vigente normativa sul lavoro subordinato;
4. la chiusura settimanale non è obbligatoria; ogni esercente può scegliere se e quale giornata (o
giornate) chiudere l’attività;
5. è sempre obbligatoria l’esposizione in modo ben visibile al pubblico di un cartello indicante l’orario prescelto e l’eventuale giornata (o giornate) di chiusura.
6. e’ consentita la prosecuzione dell’attività a porte chiuse per l’ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario;
7. in caso di attività congiunte (in esercizi commerciali, palestre, o altre infrastrutture di servizio e/o vendita) l’esercizio osserva l’orario stabilito per l’attività principale;
La presente ordinanza viene pubblicata sull’albo pretorio “on line” consultabile sul sito istituzionale del Comune di Lazise.
Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è abrogata la precedente Ordinanza Sindacale del 09/11/2001.
IL Sindaco
Dott. Luca Sebastiano
Pagina aggiornata il 22/12/2023